La vicenda dello stalker di condominio (v. riferimenti sotto)
Un condomino “prendeva di mira” due coniugi vicini e i loro figli, sia minacciandoli ed insultandoli, sia gettando materiali imbrattanti sulle finestre, sui balconi, sulle pareti del loro appartamento e persino sul pianerottolo; le condotte dello stalker raggiungevano lo scopo voluto, in quanto costringevano le vittime a cambiare abitudini e incideva negativamente anche sulla sfera lavorativa di entrambi i coniugi a causa di disturbi del sonno, della difficoltà di concentrazione e delle preoccupazioni che ne erano derivate; successivamente, dopo numerose querele, si celebrava il procedimento penale (di primo grado) che si concludeva con sentenza di condanna del responsabile (anche per il reato ex art. 612 bis) alla pena di due mesi di reclusione ed al risarcimento del danno in favore dei coniugi, costituiti parte civile nel processo penale, da liquidarsi in separato giudizio civile; la Corte di Appello confermava integralmente la pronuncia di primo grado, sentenza che non veniva impugnata, passando in giudicato; di conseguenza i coniugi citavano davanti al Tribunale civile lo stalker di condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali da loro patiti in conseguenza del reato di stalking. Il convenuto contestava la ricostruzione dei fatti e chiedeva che venisse accertato il concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 c.c. per non essere ricorsi tempestivamente ad accertamenti e terapie di natura medico-psichiatrica o psicologica che avrebbero contribuito ad attenuare i malesseri.
Questione e soluzione
I condomini vittima di uno stalker di condominio (condannato in sede penale in via definitiva) possono chiedere al giudice civile il risarcimento del danno non patrimoniale?
Il Tribunale ha accolto la richiesta dei coniugi. Del resto – come ha sottolineato lo stesso giudice – la giurisprudenza ha più volte affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, ovvero, come nel caso di specie, quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato; in tal caso, spetta alla vittima il risarcimento nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato e, nella sua liquidazione, il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente subiti, senza attribuire a nomi diversi pregiudizi identici.
Ciò premesso, il Tribunale, avendo chiesto gli attori la liquidazione di ogni tipo di danno derivante dalla condotta illecita del vicino- stalker di condominio accertata in sede penale, ha provveduto alla liquidazione del danno non patrimoniale. In ogni caso secondo il Tribunale chi inizia a manifestare disturbi di natura psichica difficilmente riesce a riconoscerli tempestivamente e, quindi, a prendere coscienza degli stessi e ad iniziare una terapia.
Riflessioni conclusive
Secondo l’articolo 612-bis c.p. (Atti persecutori o stalking), salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Alla luce di quanto sopra occorre osservare che la condotta del colpevole (anche un condomino) consiste nel minacciare o molestare in modo continuato la vittima. Minaccia è la prospettazione di un male ingiusto. Molesto è quel comportamento che si concretizza in un’intrusione nella sfera psichica altrui con conseguente compromissione della tranquillità personale e della libertà morale della vittima.
Le condotte di minaccia o molestie reiterate devono essere poste in essere “in modo da” – alternativamente – a) “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura”, ovvero b) “ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”, ovvero, ancora, c) “costringere [la vittima] ad alterare le proprie abitudini di vita”. La fattispecie in esame costituisce, quindi, un reato ad eventi alternativi, in quanto la realizzazione di uno solo dei tre effetti lesivi integra il reato.
Per configurare lo stalking però occorre la reiterazione, non basta un solo atto vessatorio nei confronti della vittima. Il colpevole dovrà agire con dolo (generico), consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia, con la consapevolezza dell’idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi; si procede, tuttavia, d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
In ogni caso la vittima può certamente chiedere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali. La prassi seguita dalle Corti penali è, quella di rimettere al «separato giudizio» da radicarsi avanti al giudice civile la liquidazione del risarcimento dei danni richiesto dalle vittime.
Sentenza: Trib. Milano – sentenza del 13- 07- 2020, n. 4160
Riferimenti normativi: artt. 612 bis c.p..
Precedenti giurisprudenziali: Trib. Alessandria, Sez. I, Sentenza n. del 10/06/2019.
Dello stesso autore vedi anche “La nuova assemblea condominiale on line”
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